Ordinanza 192/2010 (ECLI:IT:COST:2010:192)
Massima numero 34695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  26/05/2010;  Decisione del  26/05/2010
Deposito del 28/05/2010; Pubblicazione in G. U. 03/06/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Previsione dell'azione diretta del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione nonché determinazione regolamentare di specifici criteri e limiti alla risarcibilità del danno e al rimborso delle spese accessorie - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra danneggiati, incidenza sul diritto di difesa ed eccesso di delega - Omessa specifica motivazione sulla rilevanza della questione - Omessa descrizione della fattispecie - Mancata specifica individuazione della disposizione indubbiata - Omessa sperimentazione della possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata normativa. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., conseguente alla prevista esclusione, con regolamento, del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non è individuata con precisione la disposizione sospettata d'incostituzionalità e, sebbene dal contesto dell'atto di promovimento si desuma la riferibilità della censura all'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si è, comunque, al cospetto di una norma sottratta al sindacato di costituzionalità e difetta qualsiasi motivazione circa la sua applicabilità nel giudizio a quo.

Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 154/2010, n. 85/2010, n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008.

Per la manifesta inammissibilità di questioni per incerta individuazione delle norme censurate, v. le citate ordinanze n. 154/2010 e n. 85/2003.

Sull'inammissibilità della censura riferibile all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, v. le citate ordinanze n. 154/2010 e n. 440/2008.

Per un'interpretazione adeguatrice della norma impugnata, che avrebbe consentito, «accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso», v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 180/2009 e ordinanza n. 441/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  07/09/2005  n. 209  art. 149  co. 

decreto legislativo  07/09/2005  n. 209  art. 150  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  18/07/2006  n. 254  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  29/07/2003  n. 229  art. 4    co. 1