Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Aree protette classificate come zone naturali di salvaguardia - Previsione dell'esercizio di attività venatoria - Contrasto con la normativa statale, che in dette aree pone il divieto di tale attività a tutela della fauna selvatica - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 5, comma 1, lettera c), e l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, che consentono l'attività venatoria nelle zone naturali di salvaguardia per contrasto con l'art. 22 della legge n. 394 del 1991, che vieta l'attività venatoria nei parchi naturali e nelle riserve naturali regionali, e, di conseguenza, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. Il divieto di attività venatoria, previsto dall'art. 22, comma 6, della legge quadro n. 394 del 1991 per i parchi e le riserve naturali regionali (ovvero per le aree protette regionali previste e consentite dalla legislazione statale), si applica anche alle zone naturali di salvaguardia, dato che il fine di protezione della fauna è connaturato alla funzione propria di qualsiasi area protetta. Il divieto di caccia, infatti, è una delle finalità più rilevanti che giustificano l'istituzione di un'area protetta, poiché oggetto della caccia è la fauna selvatica, bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma «adeguato e non riducibile», restando salva la potestà della Regione di prescrivere, purché nell'esercizio di proprie autonome competenze legislative, livelli di tutela più elevati.
In tema, v. citata sentenza n. 61/2009.