Sentenza 193/2010 (ECLI:IT:COST:2010:193)
Massima numero 34697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
26/05/2010; Decisione del
26/05/2010
Deposito del 04/06/2010; Pubblicazione in G. U. 09/06/2010
Titolo
Beni culturali - Norme della Regione Piemonte - Parchi naturali - Affidamento ai soggetti gestori dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per l'esercizio della funzione regionale di tutela del patrimonio culturale - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali"- Illegittimità costituzionale parziale.
Beni culturali - Norme della Regione Piemonte - Parchi naturali - Affidamento ai soggetti gestori dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per l'esercizio della funzione regionale di tutela del patrimonio culturale - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali"- Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, lett. a), n. 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 - che disciplina l'affidamento ai gestori dei parchi naturali regionali del compito di tutelare il patrimonio storico-culturale ed architettonico, nonché l'affidamento ai gestori delle aree protette denominate «riserve speciali» del compito di tutelare il patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale - limitatamente alle parole «tutelare e». Infatti, l'impugnata disposizione, al di fuori di ogni forma di cooperazione con lo Stato, è in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004, che impongono detta cooperazione quale presupposto per l'esercizio da parte delle Regioni di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono (non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche) alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale, con violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali".
È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, lett. a), n. 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 - che disciplina l'affidamento ai gestori dei parchi naturali regionali del compito di tutelare il patrimonio storico-culturale ed architettonico, nonché l'affidamento ai gestori delle aree protette denominate «riserve speciali» del compito di tutelare il patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale - limitatamente alle parole «tutelare e». Infatti, l'impugnata disposizione, al di fuori di ogni forma di cooperazione con lo Stato, è in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004, che impongono detta cooperazione quale presupposto per l'esercizio da parte delle Regioni di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono (non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche) alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale, con violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali".
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
29/06/2009
n. 19
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 4
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 5