Sentenza 193/2010 (ECLI:IT:COST:2010:193)
Massima numero 34699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
26/05/2010; Decisione del
26/05/2010
Deposito del 04/06/2010; Pubblicazione in G. U. 09/06/2010
Titolo
Beni culturali - Norme della Regione Piemonte - Parchi naturali - Attribuzione ai soggetti gestori, del compito di "garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali" - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti attività di tutela, pianificazione e recupero dei beni paesaggistici - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali" - Illegittimità costituzionale.
Beni culturali - Norme della Regione Piemonte - Parchi naturali - Attribuzione ai soggetti gestori, del compito di "garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali" - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti attività di tutela, pianificazione e recupero dei beni paesaggistici - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali" - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, lett. a), n. 4, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, secondo il quale è compito dei gestori dei parchi naturali regionali «garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientale». L'art. 133 del d.lgs. n. 42 del 2004 ribadisce il principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per «la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio». La Regione, invece, ha legiferato autonomamente, così violando la competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali".
È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, lett. a), n. 4, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, secondo il quale è compito dei gestori dei parchi naturali regionali «garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientale». L'art. 133 del d.lgs. n. 42 del 2004 ribadisce il principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per «la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio». La Regione, invece, ha legiferato autonomamente, così violando la competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 133