Sentenza 193/2010 (ECLI:IT:COST:2010:193)
Massima numero 34701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
26/05/2010; Decisione del
26/05/2010
Deposito del 04/06/2010; Pubblicazione in G. U. 09/06/2010
Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Piemonte - Aree naturali protette - Adozione, ad opera dei soggetti gestori, di piani naturalistici e di gestione vincolanti ad ogni livello - Contrasto con la normativa statale che pone il principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale - Illegittimità costituzionale.
Paesaggio - Norme della Regione Piemonte - Aree naturali protette - Adozione, ad opera dei soggetti gestori, di piani naturalistici e di gestione vincolanti ad ogni livello - Contrasto con la normativa statale che pone il principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 27 della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, il quale prevede che i piani naturalistici hanno valore di piani di gestione dell'area protetta e le norme in essa prevedute sono vincolanti ad ogni livello. La disposizione censurata contrasta con l'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 180 e n. 437/2008.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
29/06/2009
n. 19
art. 27
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 145