Sentenza 194/2010 (ECLI:IT:COST:2010:194)
Massima numero 34703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  26/05/2010;  Decisione del  26/05/2010
Deposito del 04/06/2010; Pubblicazione in G. U. 09/06/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Energia - Norme della Regione Molise - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico - Attribuzione ai Comuni della competenza autorizzativa secondo le procedure semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali - Contrasto con la normativa nazionale che regolamenta i titoli abilitativi e l'applicabilità di procedure semplificate - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22, che attribuisce ai Comuni la competenza autorizzativa degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico, secondo le procedure semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali. Tale disposizione contrasta con l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che assoggetta la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili all'autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate) e, ove la capacità di generazione degli stessi impianti sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A del suddetto d.lgs., ne subordina la costruzione e l'esercizio alla sola denuncia di inizio attività (DIA). Ulteriore profilo di illegittimità della norma regionale si rileva nell'aumento della soglia di potenza (dai limiti ben più contenuti di cui alla citata tabella A a 1 Mw elettrico) per la quale la costruzione dell'impianto risulta subordinata a procedure semplificate, laddove maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente. [Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura].

Sull'attribuzione della disciplina dei titoli abilitativi alla legislazione di principio dello Stato in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, v. le citate sentenze n. 119/2010 e n. 383/2005.

Sulla riconducibilità della disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", v. le citate sentenze n. 282/2009 e n. 364/2006.

Sulle finalità dell'autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. n. 387 del 2003, v. la citata ordinanza n. 203/2006, specificamente riguardante i procedimenti autorizzatori per l'installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche per impianti radioelettrici e per l'esecuzione di opere civili e scavi.

Nel senso che maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente, v. le citate sentenze n. 124/2010 e n. 119/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  07/08/2009  n. 22  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12