Sentenza 195/2010 (ECLI:IT:COST:2010:195)
Massima numero 34704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
26/05/2010; Decisione del
26/05/2010
Deposito del 04/06/2010; Pubblicazione in G. U. 09/06/2010
Massime associate alla pronuncia:
34705
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Sanatoria degli inquadramenti del personale effettuati per fini perequativi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 25 del 1996 e del regolamento n. 2 del 2001, successivamente dichiarato illegittimo dal T.A.R. Lazio - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per impugnazione di una intera legge regionale - Reiezione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Sanatoria degli inquadramenti del personale effettuati per fini perequativi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 25 del 1996 e del regolamento n. 2 del 2001, successivamente dichiarato illegittimo dal T.A.R. Lazio - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per impugnazione di una intera legge regionale - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità concernente la legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per avere il ricorrente impugnato una intera legge regionale. Sono infatti ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure, qual è quella in esame.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 201/2008.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
16/04/2009
n. 14
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte