Regioni (competenza residuale) - Caccia - Necessità di salvaguardare i livelli di tutela previsti dal legislatore nazionale a tutela dell'ambiente - Possibilità di elevare gli standard di tutela - Approvazione del piano faunistico-venatorio - Necessità di intervenire mediante provvedimento amministrativo, anziché legge regionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Veneto che approvano il piano faunistico-venatorio regionale e applicano il criterio di natura altimetrica per individuare i territori ricadenti all'interno delle zone faunistiche delle Alpi, con esclusione del Comune di Rivoli Veronese). (Classif. 218003).
La materia della caccia rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria; in considerazione di tale ratio della norma statale, la legge regionale può intervenire su detto profilo della disciplina esclusivamente innalzando il livello della tutela. (Precedenti: S. 7/2019 - mass. 40308; S. 278/2012 - mass. 36754; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 74/2017 - mass. 39907; S. 4/2000 - mass. 25093).
L’approvazione con legge regionale, anziché con provvedimento amministrativo, del piano faunistico-venatorio comportando una modificazione in peius degli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, contrasta con i principi che regolano la disciplina del prelievo venatorio desumibili dalla legislazione statale e implicanti la “procedimentalizzazione” dell’attività di adozione del piano e la sua approvazione con provvedimento amministrativo. (Precedenti: S. 178/2020 - mass. 43044; S. 258/2019 - mass. 42722; S. 10/2019 - mass. 40397; S. 193/2013 - mass. 37230; S. 20/2012 - mass. 36061).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, il quale esclude, agli Allegati B e C, il territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla zona faunistica delle Alpi. La disposizione censurata dal TAR Veneto, nel disporre l’integrale approvazione con legge del piano faunistico-venatorio della Regione Veneto, non assicura il rispetto delle garanzie procedimentali imposte dalla legge dello Stato, così violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. È altresì fondata la questione inerente all’esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla ZFA: dalla relazione al piano si evince che la scelta in esame è stata assunta in accoglimento della proposta della Provincia di Verona di modificare la ZFA rispetto al precedente piano faunistico-venatorio, in considerazione delle caratteristiche territoriali del Comune di Rivoli Veronese e di altri comuni, a causa della quota altimetrica in cui si trovano. Tuttavia, il legislatore statale, dettando standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, non ha fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA). (Precedenti S. 139/2017 - mass. 39322; S. 90/2013 - mass. 37059).