Sentenza 148/2023 (ECLI:IT:COST:2023:148)
Massima numero 45651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  25/05/2023;  Decisione del  25/05/2023
Deposito del 18/07/2023; Pubblicazione in G. U. 19/07/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regioni (competenza residuale) - Caccia - Necessità di salvaguardare i livelli di tutela previsti dal legislatore nazionale a tutela dell'ambiente - Possibilità di elevare gli standard di tutela - Approvazione del piano faunistico-venatorio - Necessità di intervenire mediante provvedimento amministrativo, anziché legge regionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Veneto che approvano il piano faunistico-venatorio regionale e applicano il criterio di natura altimetrica per individuare i territori ricadenti all'interno delle zone faunistiche delle Alpi, con esclusione del Comune di Rivoli Veronese). (Classif. 218003).

Testo

La materia della caccia rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria; in considerazione di tale ratio della norma statale, la legge regionale può intervenire su detto profilo della disciplina esclusivamente innalzando il livello della tutela. (Precedenti: S. 7/2019 - mass. 40308; S. 278/2012 - mass. 36754; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 74/2017 - mass. 39907; S. 4/2000 - mass. 25093).

L’approvazione con legge regionale, anziché con provvedimento amministrativo, del piano faunistico-venatorio comportando una modificazione in peius degli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, contrasta con i principi che regolano la disciplina del prelievo venatorio desumibili dalla legislazione statale e implicanti la “procedimentalizzazione” dell’attività di adozione del piano e la sua approvazione con provvedimento amministrativo. (Precedenti: S. 178/2020 - mass. 43044; S. 258/2019 - mass. 42722; S. 10/2019 - mass. 40397; S. 193/2013 - mass. 37230; S. 20/2012 - mass. 36061).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, il quale esclude, agli Allegati B e C, il territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla zona faunistica delle Alpi. La disposizione censurata dal TAR Veneto, nel disporre l’integrale approvazione con legge del piano faunistico-venatorio della Regione Veneto, non assicura il rispetto delle garanzie procedimentali imposte dalla legge dello Stato, così violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. È altresì fondata la questione inerente all’esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla ZFA: dalla relazione al piano si evince che la scelta in esame è stata assunta in accoglimento della proposta della Provincia di Verona di modificare la ZFA rispetto al precedente piano faunistico-venatorio, in considerazione delle caratteristiche territoriali del Comune di Rivoli Veronese e di altri comuni, a causa della quota altimetrica in cui si trovano. Tuttavia, il legislatore statale, dettando standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, non ha fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA). (Precedenti S. 139/2017 - mass. 39322; S. 90/2013 - mass. 37059).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte