Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Sanatoria degli inquadramenti del personale effettuati per fini perequativi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 25 del 1996 e del regolamento n. 2 del 2001, quest'ultimo successivamente dichiarato illegittimo dal T.A.R. Lazio - Ingiustificata deroga al principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14, che, nel riconoscere ad un vasto numero di dipendenti regionali (ivi compresi molti dirigenti) l'accesso ad un livello superiore di inquadramento, acquisito in base ad un procedimento di «perequazione» esclusivamente ad essi riservato, rappresenta una non consentita deroga al principio del concorso pubblico, in quanto è da escludere che ragioni giustificative della deroga al predetto principio del concorso pubblico possano essere ricollegate ad un particolare interesse degli stessi dipendenti beneficiari della deroga o, comunque, ad esigenze strumentali dell'amministrazione, connesse alla gestione del personale.
Sulla regola del pubblico concorso, v. citate sentenza n. 100 e n. 9/2010, n. 293/2009.
Sulle possibili deroghe alla regola del pubblico concorso, v. citate sentenza n. 293, n. 215/2009, n. 363, n. 81/2006.
Sulle possibili deroghe alla regola del pubblico concorso, v. citate sentenza n. 293, n. 215/2009, n. 363, n. 81/2006.