Sentenza 195/2010 (ECLI:IT:COST:2010:195)
Massima numero 34705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  26/05/2010;  Decisione del  26/05/2010
Deposito del 04/06/2010; Pubblicazione in G. U. 09/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34704


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Sanatoria degli inquadramenti del personale effettuati per fini perequativi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 25 del 1996 e del regolamento n. 2 del 2001, quest'ultimo successivamente dichiarato illegittimo dal T.A.R. Lazio - Ingiustificata deroga al principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14, che, nel riconoscere ad un vasto numero di dipendenti regionali (ivi compresi molti dirigenti) l'accesso ad un livello superiore di inquadramento, acquisito in base ad un procedimento di «perequazione» esclusivamente ad essi riservato, rappresenta una non consentita deroga al principio del concorso pubblico, in quanto è da escludere che ragioni giustificative della deroga al predetto principio del concorso pubblico possano essere ricollegate ad un particolare interesse degli stessi dipendenti beneficiari della deroga o, comunque, ad esigenze strumentali dell'amministrazione, connesse alla gestione del personale.

Sulla regola del pubblico concorso, v. citate sentenza n. 100 e n. 9/2010, n. 293/2009.

Sulle possibili deroghe alla regola del pubblico concorso, v. citate sentenza n. 293, n. 215/2009, n. 363, n. 81/2006.

Sulle possibili deroghe alla regola del pubblico concorso, v. citate sentenza n. 293, n. 215/2009, n. 363, n. 81/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  16/04/2009  n. 14  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte