Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Confisca obbligatoria del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti - Applicazione anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della censurata disciplina legislativa - Natura sanzionatoria della confisca prevista dall'art. 186 cod. strada - Violazione del principio di irretroattività delle misure di carattere punitivo-afflittivo sancito dall'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Illegittimità costituzionale parziale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale». Il riferimento all'art. 240, secondo comma, cod. pen. - contenuto nella censurata disposizione, che prevede, in caso di condanna o di patteggiamento per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, l'obbligatoria confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato - determina l'applicazione retroattiva della confisca anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, secondo il regime proprio delle misure di sicurezza che, ai sensi dell'art. 200 cod. pen., sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Tuttavia, come esattamente rilevato dal rimettente, la confisca in esame, al di là della sua qualificazione formale, ha natura essenzialmente sanzionatoria, e non di misura di sicurezza in senso proprio, e riveste una funzione meramente repressiva e non preventiva: infatti, potendo essere disposta anche quando il veicolo dovesse risultare incidentato e temporaneamente inutilizzabile ed essendo, inoltre, inidonea ad impedire l'impiego di altri mezzi da parte dell'imputato, essa non si presenta in grado di neutralizzare la situazione di pericolo per la cui prevenzione è stata concepita. L'applicazione retroattiva di una misura propriamente sanzionatoria viola il principio di irretroattività della pena sancito dall'art. 7 della CEDU ed esteso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo. Del resto, analogo principio è desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale, data l'ampiezza della sua formulazione, può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, non avente prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non riconducibile alle misure di sicurezza in senso stretto), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato. Pertanto, per rendere l'impugnata disciplina compatibile con la citata disposizione convenzionale - e quindi con l'art. 117, primo comma, Cost. - si impone la declaratoria di illegittimità costituzionale del novellato art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, sia pure limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale», dalle quali soltanto deriva l'applicazione retroattiva della misura. Tale esito è, infatti, sufficiente a recidere il legame che - in contrasto con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza tanto di questa Corte, quanto di quella di Strasburgo - l'art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, ha inteso stabilire tra detta ipotesi di confisca e la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali contenuta nel codice penale.
Sulla mutevole natura giuridica della confisca, che «può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa», v. la citata sentenza n. 29/1961.
Per le fondamentali differenze di natura e di disciplina tra pene e misure di sicurezza, v. la citata sentenza n. 53/1968.
Sull'esigenza costituzionalmente rilevante che le misure sanzionatorie, pur diverse dalle pene in senso stretto, si fondino sulla previa determinazione legislativa dei fatti da punire o dei criteri di esercizio del relativo potere di irrogazione, v. le citate sentenze n. 447/1988 e n. 78/1967.
Sul carattere sanzionatorio della confisca di ciclomotori o motoveicoli prevista dall'art. 213, comma 2-sexies, cod. strada, allorché detti mezzi siano utilizzati per commettere un reato, v. la citata sentenza n. 345/2007.