Circolazione stradale - Reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Confisca obbligatoria del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti - Applicazione anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della censurata disciplina legislativa - Denunciata lesione del principio di uguaglianza e asserita violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, comma 1, ultimo periodo, cod. strada, come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che l'obbligatoria confisca del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, si applichi anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della censurata disciplina legislativa. La norma in esame non viene in rilievo nel giudizio a quo in cui all'imputato è contestato il diverso reato di guida sotto l'influenza dell'alcool.