Sentenza 197/2010 (ECLI:IT:COST:2010:197)
Massima numero 34710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  26/05/2010;  Decisione del  26/05/2010
Deposito del 04/06/2010; Pubblicazione in G. U. 09/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34711  34712  34713  34714


Titolo
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Eccepita inammissibilità per interpretazione della norma difforme rispetto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti su istanza dello stesso remittente - Reiezione.

Testo

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per interpretazione della norma difforme rispetto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti su istanza dello stesso remittente. In relazione al giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, la Corte ha già affermato che la norma dichiarata applicabile nella interpretazione dalla medesima Corte fornita può formare oggetto di questione di legittimità costituzionale da parte del giudice del rinvio, perché quest'ultimo deve fare applicazione della norma nel significato attribuitole, onde non si è al cospetto di rapporti "esauriti". La situazione non è dissimile con riguardo alle sentenze pronunciate dalle sezioni riunite della Corte dei conti in questioni di massima concernenti un giudizio pendente davanti ad una sezione giurisdizionale territoriale, che ha rimesso la questione stessa all'esame delle dette sezioni riunite. Anche la sezione territoriale, infatti, deve fare applicazione della norma nel significato che le è stato attribuito con la pronuncia sulla questione di massima; e, del resto, l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, stabilisce che la relativa questione è rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, senza distinguere tra i gradi o le fasi di questo.

In senso analogo, con riferimento al giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, v. citate sentenze n. 305/2008, n. 349 e 78/2007, n. 58/1995 e n. 138/1993.

Sulle modalità di rilevazione della questione di legittimità costituzionale, v. citate sentenze n. 375/1996 e n. 138/1977.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/12/1973  n. 1092  art. 99  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte