Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Eccepita inammissibilità per interpretazione della norma difforme rispetto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti su istanza dello stesso remittente - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per interpretazione della norma difforme rispetto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti su istanza dello stesso remittente. In relazione al giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, la Corte ha già affermato che la norma dichiarata applicabile nella interpretazione dalla medesima Corte fornita può formare oggetto di questione di legittimità costituzionale da parte del giudice del rinvio, perché quest'ultimo deve fare applicazione della norma nel significato attribuitole, onde non si è al cospetto di rapporti "esauriti". La situazione non è dissimile con riguardo alle sentenze pronunciate dalle sezioni riunite della Corte dei conti in questioni di massima concernenti un giudizio pendente davanti ad una sezione giurisdizionale territoriale, che ha rimesso la questione stessa all'esame delle dette sezioni riunite. Anche la sezione territoriale, infatti, deve fare applicazione della norma nel significato che le è stato attribuito con la pronuncia sulla questione di massima; e, del resto, l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, stabilisce che la relativa questione è rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, senza distinguere tra i gradi o le fasi di questo.
In senso analogo, con riferimento al giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, v. citate sentenze n. 305/2008, n. 349 e 78/2007, n. 58/1995 e n. 138/1993.
Sulle modalità di rilevazione della questione di legittimità costituzionale, v. citate sentenze n. 375/1996 e n. 138/1977.