Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Divieto di cumulo secondo il "diritto vivente" dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti - Ritenuta disparità di trattamento tra i percettori ante e quelli post legge n. 724 del 1994 - Diversità di disciplina normativa riferibile al naturale fluire del tempo e alla non irragionevole scelta del legislatore - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R., che prevede il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti, sollevata per ritenuta disparità di trattamento tra i percettori ante e quelli post legge n. 724 del 1994, con violazione dell'art. 3 Cost. Nei rapporti di durata non contrasta con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato, applicato ad una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, perché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. Inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza, modulare diversamente nel tempo la disciplina giuridica degli istituti e, nella specie, la diversa disciplina dell'indennità integrativa speciale tra pensioni precedenti e successive al 1° gennaio 1995 non può definirsi irragionevole, in quanto si colloca nella prospettiva di pervenire all'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili, previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato (art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994).
Sul trattamento differenziato in relazione ai rapporti di durata, v. citate sentenze n. 94/2009, n. 341/2007, n. 342/2006, ordinanze n. 61/2010 e n. 170/2009.