Sentenza 197/2010 (ECLI:IT:COST:2010:197)
Massima numero 34713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  26/05/2010;  Decisione del  26/05/2010
Deposito del 04/06/2010; Pubblicazione in G. U. 09/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34710  34711  34712  34714


Titolo
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Divieto di cumulo secondo il "diritto vivente" dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti - Ritenuta disparità di trattamento tra i pensionati che siano ancora lavoratori attivi, cui spetta cumulo, e i titolari di plurimi trattamenti pensionistici ante 1/1/1995, cui il cumulo non spetta - Lamentato ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai pensionati della Regione Siciliana - Asserita iniquità e irragionevolezza del criterio del cd. "minimo INPS" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R., che prevede il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti, come interpretata dal "diritto vivente" al riguardo formatosi, con riferimento all'art. 3 Cost. sotto i profili della disparità di trattamento e dell'irragionevolezza. Quanto alle presunte incongruenze derivanti dalla piena cumulabilità dell'indennità integrativa speciale per i pensionati che siano ancora lavoratori attivi, con cessazione di tale regime all'atto del successivo pensionamento, si deve osservare che la posizione del personale in quiescenza, che sia titolare di due pensioni, non è omogenea a quella del personale in quiescenza che, essendo titolare di una pensione, svolga anche attività lavorativa retribuita. Infatti, in questa seconda ipotesi, alla pensione si aggiunge una ulteriore fonte di reddito, costituita dal corrispettivo del lavoro svolto, di entità variabile in relazione al lavoro stesso, il cui ammontare può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico complessivo qualora sia correlata ad una retribuzione che ne giustifichi la misura. La diversa condizione del pensionato che svolga anche attività lavorativa rispetto a quella del titolare di più pensioni o assegni rende non irragionevole un trattamento giuridico differenziato. In ordine alla disparità di trattamento per i pensionati anteriori al 1995, è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in precedenza sul fluire del tempo che costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. La disparità di trattamento venutasi a creare tra i pensionati della Regione Sicilia ed il resto dei pensionati pubblici non deriva da vizi di legittimità della norma censurata (nel testo risultante a seguito della sentenza additiva di questa Corte n. 494 del 1993), bensì dai contrasti ermeneutici emersi nella giurisprudenza, attualmente peraltro superati. Né può condividersi l'assunto secondo il quale già nel 2000 il criterio del "minimo INPS" sarebbe stato ritenuto «non più idoneo a riportare a legittimità costituzionale la citata norma della Regione Sicilia» (corrispondente alla disposizione in questa sede censurata), e quindi sarebbe stato «abbandonato dalla Corte costituzionale». Se con tale assunto si vuol fare riferimento alla sentenza della Corte n. 516 del 2000, si deve ribadire che essa non fa alcun cenno al "minimo INPS" e chiarisce, in motivazione, che il divieto di cumulo delle indennità integrative di per sé non è costituzionalmente illegittimo, così ricollegandosi all'orientamento sopra richiamato; sicché, nel contesto di quell'orientamento, l'affermazione relativa al presunto abbandono del suddetto criterio si rivela priva di adeguata motivazione. Infine, il rilievo secondo cui il criterio del "minimo INPS" sarebbe soltanto nominale si risolve in una valutazione di fatto che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità costituzionale.

In tema v. citata sentenza n. 566/1989.

Sulla insussistente legittimazione della Corte costituzionale a fornire l'interpretazione autentica delle proprie precedenti decisioni, v. citata ordinanza n. 438/1998 ovvero a dirimere contrasti sulla interpretazione della legge ordinaria, v. citata ordinanza n. 89/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/12/1973  n. 1092  art. 99  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte