Sentenza 197/2010 (ECLI:IT:COST:2010:197)
Massima numero 34714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
26/05/2010; Decisione del
26/05/2010
Deposito del 04/06/2010; Pubblicazione in G. U. 09/06/2010
Titolo
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Divieto di cumulo secondo il "diritto vivente" dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti - Ritenuta violazione del principio di solidarietà sociale nonché degli artt. 36 e 38 Cost. - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni decorrenti entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995 - Divieto di cumulo secondo il "diritto vivente" dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti - Ritenuta violazione del principio di solidarietà sociale nonché degli artt. 36 e 38 Cost. - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in relazione agli artt. 2, 36 e 38 Cost., in quanto, considerata la natura dell'indennità integrativa, l'irragionevole perdurante sperequazione finirebbe, in concreto, per minare non soltanto l'effettività del canone di uguaglianza, ma anche il principio stesso di solidarietà sociale ed economica su cui si fonda la Repubblica (art. 2 Cost.). Questo parametro è, però, evocato in forma non soltanto ipotetica, ma anche generica e meramente assertiva.
In senso analogo, v. citate ordinanze n. 181, n. 35/2009 e n. 32/2008.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1092
art. 99
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte