Sentenza 198/2010 (ECLI:IT:COST:2010:198)
Massima numero 34715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  07/06/2010;  Decisione del  07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Oneri fiscali - Sentenza o verbale di conciliazione - Rilascio della copia, per l'inserimento del credito nello stato passivo, subordinato al pagamento dell'imposta di registro - Irragionevolezza della condizione, con lesione della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo. L'art. 66, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che «i soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati». Il successivo comma 2 prevede che la disposizione indicata non si applica ad una serie di atti tassativamente enunciati. Orbene, posto che la conciliazione giudiziale accerta il credito da ammettere al passivo, l'unico sistema attraverso il quale il creditore può ottenere tutela del proprio diritto è quello della partecipazione al riparto attraverso l'inserimento del credito nello stato passivo. In tal modo, la scelta compiuta dalla norma è irragionevole e contrastante con l'art. 24 Cost, in quanto la esclusione di tale possibilità, prima della registrazione dell'atto, pone il creditore in una condizione analoga a quella in cui viene a trovarsi il creditore cui sia inibita la esecuzione forzata per il mancato rilascio della copia della sentenza che ne abbia accertato il credito, prima della registrazione dell'atto, condizione, quest'ultima, già presa in considerazione e tutelata con la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 522 del 2002.

In tema di bilanciamento fra l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale e quello alla riscossione dei tributi, v. citata sentenza n. 321/1998.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/04/1986  n. 131  art. 66  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte