Sentenza 199/2010 (ECLI:IT:COST:2010:199)
Massima numero 34716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  07/06/2010;  Decisione del  07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34717


Titolo
Pesca - Turismo - Norme della Regione Calabria - Disciplina di semplificazione dei procedimenti autorizzatori dell'esercizio delle attività di pesca turismo e ittiturismo - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s ), Cost. - Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso - Rinuncia al ricorso non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) - Carenza, in presenza di detti elementi, di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso e della conseguente rinuncia allo stesso ricorso - non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) -, elementi che escludono un ulteriore interesse al ricorso.In senso analogo, v. citate ordinanze nn. 126 e 117/2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  23/04/2009  n. 15  art. 3  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 7    co. 4  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   Allegato IV, art. 1, lett. e)