Sentenza 199/2010 (ECLI:IT:COST:2010:199)
Massima numero 34716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
07/06/2010; Decisione del
07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Massime associate alla pronuncia:
34717
Titolo
Pesca - Turismo - Norme della Regione Calabria - Disciplina di semplificazione dei procedimenti autorizzatori dell'esercizio delle attività di pesca turismo e ittiturismo - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s ), Cost. - Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso - Rinuncia al ricorso non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) - Carenza, in presenza di detti elementi, di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
Pesca - Turismo - Norme della Regione Calabria - Disciplina di semplificazione dei procedimenti autorizzatori dell'esercizio delle attività di pesca turismo e ittiturismo - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s ), Cost. - Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso - Rinuncia al ricorso non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) - Carenza, in presenza di detti elementi, di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso e della conseguente rinuncia allo stesso ricorso - non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) -, elementi che escludono un ulteriore interesse al ricorso.In senso analogo, v. citate ordinanze nn. 126 e 117/2010.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso e della conseguente rinuncia allo stesso ricorso - non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) -, elementi che escludono un ulteriore interesse al ricorso.In senso analogo, v. citate ordinanze nn. 126 e 117/2010.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
23/04/2009
n. 15
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 7
co. 4
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. Allegato IV, art. 1, lett. e)