Sentenza 199/2010 (ECLI:IT:COST:2010:199)
Massima numero 34717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
07/06/2010; Decisione del
07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Massime associate alla pronuncia:
34716
Titolo
Pesca - Turismo - Professioni - Norme della Regione Calabria - Subordinazione dell'esercizio delle attività di pesca turismo e ittiturismo all'iscrizione in appositi elenchi regionali, previa acquisizione di un attestato di frequenza con esito positivo di corsi formativi organizzati dalla Regione - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e ), e comma 3, Cost. - Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso - Rinuncia al ricorso non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) - Carenza, in presenza di detti elementi, di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere
Pesca - Turismo - Professioni - Norme della Regione Calabria - Subordinazione dell'esercizio delle attività di pesca turismo e ittiturismo all'iscrizione in appositi elenchi regionali, previa acquisizione di un attestato di frequenza con esito positivo di corsi formativi organizzati dalla Regione - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e ), e comma 3, Cost. - Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso - Rinuncia al ricorso non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) - Carenza, in presenza di detti elementi, di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6, comma 1, lett. c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso e della conseguente rinuncia allo stesso ricorso - non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) -, elementi che escludono un ulteriore interesse al ricorso.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6, comma 1, lett. c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso e della conseguente rinuncia allo stesso ricorso - non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) -, elementi che escludono un ulteriore interesse al ricorso.
In senso analogo, v. citate ordinanze nn. 126 e 117/2010.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
23/04/2009
n. 15
art. 4
co.
legge della Regione Calabria
23/04/2009
n. 15
art. 6
co. 1
legge della Regione Calabria
23/04/2009
n. 15
art. 8
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte