Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi di ampliamento, rinnovamento e riuso del patrimonio edilizio esistente - Istituzione di un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo definito con apposito regolamento - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del canone della ragionevolezza, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della riserva di legge statale per le prestazioni imposte, della libertà di iniziativa economica, del diritto di proprietà, delle competenze legislative statali, esclusiva e concorrente, nelle materie "ordinamento civile" e "governo del territorio" - Formulazione generica ed apodittica delle censure - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata, 7 agosto 2009, n. 25 - che prevede l'istituzione di un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo definito con apposito regolamento - per lamentata violazione del canone della ragionevolezza, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della riserva di legge statale per le prestazioni imposte, della libertà di iniziativa economica, del diritto di proprietà, delle competenze legislative statali, esclusiva e concorrente, nelle materie "ordinamento civile" e "governo del territorio", dato che il ricorso risulta nel suo complesso apodittico e privo di un sufficiente sviluppo argomentativo a sostegno delle singole censure mosse alla norma impugnata, essendosi il ricorrente limitato ad affermare la lesività della disposizione in esame rispetto ai richiamati principi costituzionali, senza fornire una adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la dedotta violazione di tali princípi.
In senso analogo, v. citata sentenze n. 119, n. 45/2010, n. 200/2009 e n. 139/2006.
Sull'omessa individuazione da parte del ricorrente di una diretta correlazione della norma con uno specifico titolo di competenza attribuibile allo Stato, v. citata sentenza n. 344/ 2001.
In tema di ordinamento civile, v. citate sentenze n. n. 123/2010 e n. 295/2009.