Sentenza 201/2010 (ECLI:IT:COST:2010:201)
Massima numero 34719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
07/06/2010; Decisione del
07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale - Soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle funzioni esercitate dalle Regioni - Riduzione delle aliquote dei tributi statali - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria e del finanziamento integrale delle funzioni attribuite, con violazione delle prerogative statutarie - Non applicabilità delle disposizioni censurate alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale - Soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle funzioni esercitate dalle Regioni - Riduzione delle aliquote dei tributi statali - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria e del finanziamento integrale delle funzioni attribuite, con violazione delle prerogative statutarie - Non applicabilità delle disposizioni censurate alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lett. f), 10, comma 1, lett. a) e b), numeri 1 e 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevedono, tra i principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, la soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle funzioni esercitate dalle Regioni nonché la riduzione delle aliquote dei tributi statali. Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana i princípi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lett. f), 10, comma 1, lett. a) e b), numeri 1 e 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevedono, tra i principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, la soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle funzioni esercitate dalle Regioni nonché la riduzione delle aliquote dei tributi statali. Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana i princípi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/05/2009
n. 42
art. 8
co. 1
legge
05/05/2009
n. 42
art. 10
co. 1
legge
05/05/2009
n. 42
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
co. 4
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte