Sentenza 201/2010 (ECLI:IT:COST:2010:201)
Massima numero 34721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
07/06/2010; Decisione del
07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale - Attribuzione alle Regioni ed enti locali di un proprio patrimonio immobiliare sulla base del criterio di territorialità - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentato contrasto con lo Statuto siciliano che attribuisce alla Regione tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con la sola eccezione di quelli riguardanti la difesa o servizi di carattere nazionale - Non applicabilità delle disposizioni censurate alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale - Attribuzione alle Regioni ed enti locali di un proprio patrimonio immobiliare sulla base del criterio di territorialità - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentato contrasto con lo Statuto siciliano che attribuisce alla Regione tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con la sola eccezione di quelli riguardanti la difesa o servizi di carattere nazionale - Non applicabilità delle disposizioni censurate alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevede, tra i principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, la attribuzione alle Regioni ed enti locali di un proprio patrimonio immobiliare sulla base del criterio di territorialità. Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana i princípi e criteri di delega contenuti nella disposizione censurata.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevede, tra i principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, la attribuzione alle Regioni ed enti locali di un proprio patrimonio immobiliare sulla base del criterio di territorialità. Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana i princípi e criteri di delega contenuti nella disposizione censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/05/2009
n. 42
art. 19
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 32
statuto regione Sicilia
art. 33
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1961
n. 1825
art.