Sentenza 201/2010 (ECLI:IT:COST:2010:201)
Massima numero 34722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/06/2010;  Decisione del  07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34719  34720  34721


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale - Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome - Istituzione di un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata interferenza con la Commissione paritetica prevista dallo Statuto siciliano in violazione dello Statuto - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, norma applicabile anche alle Regioni a statuto speciale (e alle Province autonome), in quanto il previsto tavolo di confronto per il coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome costituirebbe una duplicazione di quelli della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto speciale e deputata a determinare le norme di attuazione dello statuto stesso e condizionarebbe indebitamente i lavori di detta Commissione. Infatti, il «tavolo di confronto» istituito dalla norma censurata e la «Commissione paritetica» prevista dall'art. 43 dello statuto della Regione Siciliana non solo risultano del tutto diversi quanto alla composizione, ma hanno anche àmbiti operativi e funzioni diversi. L'organo statutario − composto da quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato − è titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo, in quanto, secondo la formulazione del citato art. 43, esso «determinerà le norme» relative sia al passaggio alla Regione degli uffici e del personale dello Stato sia all'attuazione dello statuto stesso. Detta Commissione rappresenta, dunque, un essenziale raccordo tra la Regione e il legislatore statale, funzionale al raggiungimento di tali specifici obiettivi. Invece, il «tavolo di confronto» − cui intervengono gli indicati membri del Governo e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale − non ha alcuna funzione di partecipazione al procedimento di produzione normativa, perché la disposizione censurata si limita ad attribuirgli cómpiti e funzioni politico-amministrativi non vincolanti per il legislatore, di carattere esclusivamente informativo, consultivo e di studio («linee guida, indirizzi e strumenti»), nell'àmbito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il «tavolo» rappresenta, dunque, il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione espressamente richiamato dalla stessa disposizione censurata. Dall'evidenziata diversità di funzioni discende che il tavolo tecnico non costituisce una "duplicazione" della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto speciale, con conseguente insussistenza di alcuna attitudine lesiva delle prerogative statutarie della Regione.

Atti oggetto del giudizio

legge  05/05/2009  n. 42  art. 27  co. 7

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte