Ordinanza 202/2010 (ECLI:IT:COST:2010:202)
Massima numero 34724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  07/06/2010;  Decisione del  07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34723


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Edilizia privata, edilizia residenziale pubblica, edilizia agevolata-convenzionata - Realizzazione di interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione degli edifici subordinata alla predisposizione, da parte degli interessati, del fascicolo del fabbricato - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica delle disposizioni impugnate in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della parte convenuta - Estinzione del processo.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 5, lett. b), 4, comma 4, lett. b), e 20, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21, va dichiarata, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo stante la rinuncia al ricorso, intervenuta a seguito di sopravvenute modifiche normative della disposizione impugnata, in mancanza di costituzione in giudizio della parte convenuta.

In senso analogo, v. citate ordinanze n. 148 e n. 137/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  11/08/2009  n. 21  art. 3  co. 5

legge della Regione Lazio  11/08/2009  n. 21  art. 4  co. 4

legge della Regione Lazio  11/08/2009  n. 21  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23