Sentenza 150/2023 (ECLI:IT:COST:2023:150)
Massima numero 45653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  07/06/2023;  Decisione del  07/06/2023
Deposito del 18/07/2023; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro - Effetti - Rigetto dell'istanza - Possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione - Omessa previsione - Denunciata violazione di asserita delega legislativa e disparità di trattamento - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245003).

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Marche, sez. prima, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione e all’art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988, dell’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La questione sollevata in via principale, in riferimento all’art. 76 Cost., è inammissibile perché il giudice a quo ha evocato un parametro manifestamente inconferente, non venendo in rilievo alcuna delega legislativa, avendo la norma censurata rinviato, per la sua attuazione, a un decreto ministeriale. La questione sollevata, sempre in via principale, in riferimento all’art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988 è inammissibile perché il rimettente ha invocato una norma di legge ordinaria non già come norma interposta rispetto a un parametro costituzionale, bensì direttamente come parametro del giudizio di legittimità costituzionale. Infine, la questione sollevata in via subordinata, in riferimento all’art. 3 Cost., è inammissibile, perché il tertium comparationis individuato dal rimettente – l’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109 del 2012 e l’art. 9, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020 – si riferisce in parte a presupposto controverso, sul quale sarebbe stato onere del rimettente argomentare, e in parte ad una norma secondaria, come tale inidonea ad essere assunta a tertium comparationis. (Precedenti: S. 87/2021 - mass. 43843; S 54/2020 - mass. 41658; S. 33/2019 - mass. 42324).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/05/2020  n. 34  art. 103  co. 5

decreto-legge  19/05/2020  n. 34  art. 103  co. 6

legge  17/07/2020  n. 77  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/1988  n. 400  art. 17    co. 2  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 17    co. 3