Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Anticipazione, da parte dell'erario, delle spese dei consulenti nominati dal giudice - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di tutela dei minori e di ragionevole durata del processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa e del diritto alla retribuzione per l'opera prestata - Erroneità del presupposto interpretativo - Evocazione di parametro inconferente - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato. La norma censurata - erroneamente interpretata dal rimettente nel senso che possa comportare la gratuità dell'opera svolta dall'ausiliario del giudice - predispone, con riferimento ai giudizi civili, il rimedio residuale della prenotazione a debito, proprio al fine di evitare che il diritto alla percezione dei compensi professionali venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti. Quanto alla diversa disciplina dell'anticipazione degli onorari dell'ausiliario del magistrato nominato nell'ambito del processo penale, essa trova la sua ragione nell'ontologica diversità di tale giudizio rispetto a quello civile. Infine, é inconferente il richiamo all'art. 111 Cost., poiché la disposizione in esame, disciplinando il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato, non è idonea ad incidere sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è accessorio.
Per l'infondatezza, anche manifesta, di analoghe questioni aventi ad oggetto l'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, v. le seguenti citate decisioni: ordinanze n. 195/2009, n. 408/2008 e sentenza n. 287/2008.
Sull'ontologica diversità del processo penale rispetto al giudizio civile, v. la citata ordinanza n. 408/2008.
Sull'inidoneità della norma impugnata a violare l'art. 111 Cost., impropriamente richiamato dal rimettente, v. la citata ordinanza n. 209/2008.