Ordinanza 204/2010 (ECLI:IT:COST:2010:204)
Massima numero 34726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/06/2010;  Decisione del  07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Decreto-legge recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione - Ricorsi delle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Mancata conversione del decreto-legge impugnato e omessa impugnazione della norma di sanatoria successivamente adottata - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), sollevate, con ricorsi delle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76, 77, 102, 104, 111, 114, 117, 120 e 122, primo comma, Cost., ed all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Infatti, il decreto-legge contenente le censurate disposizioni non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione e la successiva legge 22 aprile 2010, n. 60, che ha fatto salvi gli effetti da esso prodotti, non è stata impugnata dalle ricorrenti.

In senso conforme, v., ex multis, le citate ordinanze n. 341/2002 e n. 174/1995.

Per l'affermazione che la sanatoria non costituisce «idoneo equipollente» della conversione, stante l'ontologica diversità dei relativi poteri, v. le citate sentenze n. 244/1997 e n. 84/1996.

Nel senso che il carattere impugnatorio del giudizio in via principale impone al ricorrente l'onere, da assolvere nel termine decadenziale, di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro il nuovo atto, in ordine all'eventuale, perdurante lesione della sua sfera di competenza, v. le citate sentenze n. 37/2003, n. 405/2000 e n. 430/1997.

Sulla preclusione del trasferimento della questione di costituzionalità sulla norma di «sanatoria», quando sussiste per il ricorrente nei giudizi in via principale la possibilità concreta di effettiva e tempestiva riproposizione della questione con azione di impugnazione avente per oggetto la nuova disposizione, v. la citata sentenza n. 429/1997.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  05/03/2010  n. 29  art. 1  co. 

decreto-legge  05/03/2010  n. 29  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 72

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 120

Costituzione  art. 122  co. 1

legge costituzionale  art. 5  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge della regione Lazio  13/01/2005  n. 2  art.   

Legge della regione Piemonte  29/07/2009  n. 21  art.   

legge regionale Toscana  13/05/2004  n. 25  art. 12  

legge regionale Toscana  23/12/2004  n. 74  art. 3  

legge regionale Toscana  23/12/2004  n. 74  art. 4  

legge regionale Toscana  23/12/2004  n. 74  art. 5  

legge regionale Toscana  23/12/2004  n. 74  art. 6  

legge regionale Toscana  23/12/2004  n. 74  art. 7