Ordinanza 205/2010 (ECLI:IT:COST:2010:205)
Massima numero 34727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
07/06/2010; Decisione del
07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Massime associate alla pronuncia:
34728
Titolo
Processo penale - Immediatezza della deliberazione e immutabilità del giudice - Rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento della persona fisica del giudice - Necessità, secondo l'interpretazione della Cassazione a sezioni unite, di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, in caso di richiesta di parte e sempre che l'atto non risulti impossibile - Eccezione di inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Processo penale - Immediatezza della deliberazione e immutabilità del giudice - Rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento della persona fisica del giudice - Necessità, secondo l'interpretazione della Cassazione a sezioni unite, di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, in caso di richiesta di parte e sempre che l'atto non risulti impossibile - Eccezione di inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullità assoluta i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, formulata dalla difesa erariale, per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza, poiché la descrizione della vicenda processuale, contenuta nell'ordinanza di rimessione, per quanto assai sintetica, è comunque sufficiente a consentire la verifica positiva della rilevanza. Infatti, un'eventuale pronuncia di incostituzionalità eviterebbe al rimettente di dover accogliere l'istanza della difesa di rinnovazione dell'esame dei testi già escussi davanti al precedente giudice.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullità assoluta i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, formulata dalla difesa erariale, per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza, poiché la descrizione della vicenda processuale, contenuta nell'ordinanza di rimessione, per quanto assai sintetica, è comunque sufficiente a consentire la verifica positiva della rilevanza. Infatti, un'eventuale pronuncia di incostituzionalità eviterebbe al rimettente di dover accogliere l'istanza della difesa di rinnovazione dell'esame dei testi già escussi davanti al precedente giudice.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 525
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte