Sentenza 207/2010 (ECLI:IT:COST:2010:207)
Massima numero 34731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
07/06/2010; Decisione del
07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Riconducibilità tra i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale degli accertamenti medico-legali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali - Disciplina di dettaglio in contrasto con la competenza legislativa concorrente regionale nella materia "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Riconducibilità tra i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale degli accertamenti medico-legali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali - Disciplina di dettaglio in contrasto con la competenza legislativa concorrente regionale nella materia "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 5-bis, il quale dispone che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie. La disposizione non è, infatti, ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in materia di «tutela della salute», si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 5-bis, il quale dispone che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie. La disposizione non è, infatti, ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in materia di «tutela della salute», si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 23
legge
03/08/2009
n. 102
art.
co.
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 71
co. 5
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte