Sentenza 207/2010 (ECLI:IT:COST:2010:207)
Massima numero 34731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  07/06/2010;  Decisione del  07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34730  34732


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Riconducibilità tra i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale degli accertamenti medico-legali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali - Disciplina di dettaglio in contrasto con la competenza legislativa concorrente regionale nella materia "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 5-bis, il quale dispone che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie. La disposizione non è, infatti, ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in materia di «tutela della salute», si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 17  co. 23

legge  03/08/2009  n. 102  art.   co. 

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 71  co. 5

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte