Sentenza 207/2010 (ECLI:IT:COST:2010:207)
Massima numero 34732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
07/06/2010; Decisione del
07/06/2010
Deposito del 10/06/2010; Pubblicazione in G. U. 16/06/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Disciplina degli accertamenti medico-legali dei dipendenti assenti dal servizio per malattia - Riparto fra le Regioni delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione al numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori - Violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Disciplina degli accertamenti medico-legali dei dipendenti assenti dal servizio per malattia - Riparto fra le Regioni delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione al numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori - Violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 5-ter, il quale vincola una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, destinandole a sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza. La disposizione si pone in contrasto con l'art. 119 Cost., ledendo l'autonomia finanziaria delle Regioni.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 5-ter, il quale vincola una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, destinandole a sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza. La disposizione si pone in contrasto con l'art. 119 Cost., ledendo l'autonomia finanziaria delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 23
legge
03/08/2009
n. 102
art.
co.
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 71
co. 5
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte