Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Impiego pubblico - Disciplina accertamenti medico-legali dei dipendenti assenti dal servizio per malattia - Riparto fra le Regioni delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione al numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori - Ricorso della Regione Puglia - Irrituale notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri avvenuta presso l'Avvocatura generale dello Stato - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lett. e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter. Infatti, ai giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103, con la conseguenza che, per la rituale proposizione del giudizio, l'atto deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri. Nella fattispecie in esame, quindi, non può ritenersi validamente instaurato il giudizio in forza della notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta presso l'Avvocatura generale dello Stato.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 344/2005, n. 333/2000 e ordinanza n. 42/2004.