Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Produzione degli effetti della concessione in sanatoria in conseguenza dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata - Condizione dell'annullamento della concessione edilizia per vizi non rimovibili delle procedure amministrative - Esclusione per le costruzioni sorte in aree soggette a vincoli di inedificabilità - Estensione, con norme autoqualificate interpretative, della sanatoria anche ai casi di annullamento della concessione edilizia per vizi sostanziali non rimovibili ed alle ipotesi di inedificabilità relativa - Eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e carente descrizione della fattispecie - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, Cost. ed agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa provinciale, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e carente descrizione della fattispecie. Invero, il rimettente è chiamato, nel giudizio a quo, a valutare, tra l'altro, la legittimità di una concessione in sanatoria adottata sulla base delle norme vigenti al momento del rilascio. In virtù del principio tempus regit actum, la legittimità degli atti amministrativi va verificata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione. Pertanto, nello svolgimento del suo sindacato il rimettente non può che fare applicazione delle censurate norme di interpretazione autentica, vigenti all'epoca in cui l'atto amministrativo è stato adottato e abrogate dalla successiva legge provinciale n. 4 del 2008.