Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Produzione degli effetti della concessione in sanatoria in conseguenza dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata - Condizione dell'annullamento della concessione edilizia per vizi non rimovibili delle procedure amministrative - Esclusione per le costruzioni sorte in aree soggette a vincoli di inedificabilità - Estensione, con norme autoqualificate interpretative, della sanatoria anche ai casi di annullamento della concessione edilizia per vizi sostanziali non rimovibili ed alle ipotesi di inedificabilità relativa - Eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, Cost. ed agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa provinciale, per difetto del requisito della rilevanza derivante dall'estraneità delle norme denunciate all'area decisionale del giudice rimettente, in quanto basata su un'errata ricognizione della legislazione provinciale in materia. Inoltre, la semplice eliminazione (operata dall'art. 32, comma 14, della legge provinciale n. 1 del 2004) del riferimento alla restituzione in pristino - tra le condizioni che consentono di ottenere, in caso di annullamento della concessione edilizia, la concessione in sanatoria previo pagamento di una sanzione pecuniaria - non implica l'estensione della possibilità di sanatoria all'ipotesi di vizi sostanziali, ma significa soltanto che tale sanatoria è subordinata esclusivamente all'impossibilità di rimuovere i vizi delle procedure.
Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme estranee all'area decisionale del rimettente, v. la citata ordinanza n. 447/2005.