Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Produzione degli effetti della concessione in sanatoria in conseguenza dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata - Condizione dell'annullamento della concessione edilizia per vizi non rimovibili delle procedure amministrative - Esclusione per le costruzioni sorte in aree soggette a vincoli di inedificabilità - Estensione, con norme autoqualificate interpretative, della sanatoria anche ai casi di annullamento della concessione edilizia per vizi sostanziali non rimovibili ed alle ipotesi di inedificabilità relativa - Eccezione di inammissibilità delle questioni per erronea indicazione delle norme applicabili nel giudizio a quo - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, Cost. ed agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa provinciale, per errata indicazione delle norme applicabili nel giudizio a quo. Infatti, il rimettente ha sufficientemente illustrato le ragioni per le quali ritiene che soltanto le denunciate norme di interpretazione autentica siano illegittime e non anche le norme "interpretate" contenute nell'art. 88 della legge provinciale n. 13 del 1997, ed ha, altresì, focalizzato le censure sul presunto carattere di interpretazione autentica delle norme di cui agli impugnati commi 6 e 7 dell'art. 107-bis della medesima legge provinciale.