Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Produzione degli effetti della concessione in sanatoria in conseguenza dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata - Condizione dell'annullamento della concessione edilizia per vizi non rimovibili delle procedure amministrative - Esclusione per le costruzioni sorte in aree soggette a vincoli di inedificabilità - Estensione, con norme autoqualificate interpretative, della sanatoria anche ai casi di annullamento della concessione edilizia per vizi sostanziali non rimovibili ed alle ipotesi di inedificabilità relativa - Eccezione di inammissibilità delle questioni per mancato esperimento del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, Cost. ed agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa provinciale, per mancato esperimento, da parte del giudice a quo, del tentativo di individuare un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. Invero, il significato, assegnato dal legislatore, di interpretazione autentica all'art. 88 della legge provinciale n. 13 del 1997 non lascia margini di dubbio e dunque non consente l'interpretazione conforme a Costituzione cui fa riferimento la difesa della Provincia.