Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Produzione degli effetti della concessione in sanatoria in conseguenza dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata - Condizione dell'annullamento della concessione edilizia per vizi non rimovibili delle procedure amministrative - Esclusione per le costruzioni sorte in aree soggette a vincoli di inedificabilità - Estensione, con norme autoqualificate interpretative, della sanatoria anche ai casi di annullamento della concessione edilizia per vizi sostanziali non rimovibili ed alle ipotesi di inedificabilità relativa - Ritenuta natura innovativa con efficacia retroattiva, anziché interpretativa, delle norme impugnate - Irragionevolezza - Incidenza sull'effettività del diritto di azione in giudizio - Violazione delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, e 102 Cost., l'art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), che, nel dettare norme di interpretazione autentica dell'art. 88, commi 1 e 1-bis, della medesima legge provinciale, ha esteso la possibilità - ivi prevista - di sanatoria, previo pagamento di sanzione pecuniaria, ai casi in cui la concessione edilizia sia stata annullata per vizi non rimovibili di natura sostanziale (come il contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti) e alle costruzioni sorte in aree gravate da vincoli di inedificabilità relativa. Le disposizioni impugnate non possono essere ritenute interpretative, nonostante la relativa autoqualificazione, poiché contengono significative innovazioni del testo previgente che, da un lato, limitava la sanatoria in esame alle sole ipotesi di violazioni di carattere formale-procedurale e, dall'altro, la escludeva per la generalità delle costruzioni sorte in aree soggette a vincoli di inedificabilità, assoluta e relativa. Pertanto, il legislatore provinciale ha modificato retroattivamente l'ordinamento urbanistico, incidendo in modo irragionevole sul legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica, in particolare, da quei soggetti che, basandosi sulla legislazione vigente, mai oggetto di dubbi interpretativi e di per sé chiara e univoca, avevano chiesto ed ottenuto dai giudici amministrativi la tutela delle proprie situazioni giuridiche lese da atti illegittimi. L'irragionevolezza risiede nella circostanza che il legislatore é intervenuto per rendere retroattivamente legittimo ciò che era illegittimo, senza che fosse necessario risolvere oscillazioni giurisprudenziali e senza che il testo delle norme "interpretate" offrisse alcun appiglio semantico nel senso delle rilevanti modifiche introdotte. In tal modo, non solo si è leso l'affidamento dei consociati nella stabilità della disciplina giuridica delle fattispecie, che viene sconvolta dall'ingresso inopinato e immotivato di norme retroattive che alterano rapporti pregressi, ma si rende inutile e privo di effettività il diritto dei cittadini di adire i giudici per ottenere la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive. A tale lesione di diritti fondamentali dei cittadini si aggiunge la violazione dell'art. 102 Cost., perché le norme censurate incidono negativamente sulle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, travolgendo gli effetti di pronunce divenute irrevocabili e definendo sostanzialmente, con atto legislativo, l'esito di giudizi in corso. La presente decisione non incide sulla legge provinciale n. 4 del 2008, che ha abrogato le denunciate norme interpretative, sostituendole con altre di contenuto identico, ma operanti per l'avvenire, in quanto non applicabili nel giudizio principale, nel quale si controverte su atti disciplinati dalle suddette norme interpretative, vigenti al momento in cui furono emanati. (Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente in riferimento agli artt. 113 e 117, terzo comma, Cost. ed agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Per l'affermazione che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore», v. la citata sentenza n. 525/2000, nonché, in senso conforme, ex plurimis, le citate sentenze n. 24/2009, n. 170/2008, n. 234/2007, n. 274/2006, n. 26/2003 e n. 374/2002.
Sui limiti generali, costituzionalmente imposti, all'efficacia retroattiva delle leggi, v. la citata sentenza n. 397/1994.
Nel senso che il «legittimo affidamento nella sicurezza giuridica» costituisce «elemento fondamentale dello Stato di diritto», v. la citata sentenza n. 236/2009.