Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie di tutte le controversie relative alle sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, anche se non collegate all'inosservanza di obblighi tributari - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, impugnato, in riferimento all'art. 102 Cost., nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative alle sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, anche se non collegate all'inosservanza di obblighi tributari. La questione è, infatti, divenuta priva di oggetto poiché, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 130 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 «nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria», in quanto «in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione».
In senso conforme, v. la citata ordinanza n. 22/2009.
Per la declaratoria di incostituzionalità in parte qua dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, v. la citata sentenza n. 130/2008.