Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Modificazioni della legge regionale n. 15 del 1983 - Conferimento della qualifica di dirigente a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali - Previsione di un duplice meccanismo di selezione senza predeterminare i criteri e le percentuali per la scelta dell'uno o dell'altro - Scelta rimessa alle determinazioni dell'organo esecutivo della Regione - Violazione della regola del pubblico concorso e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 24, commi 4 e 6, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15, come modificato dall'art. 8, comma 2, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5, che, per la selezione dei dirigenti, contempla il duplice meccanismo di selezione senza predeterminare i criteri e le percentuali per la scelta dell'uno o all'altro (comma 4), e che rimette tale scelta alle determinazioni dell'organo esecutivo della Regione (comma 6). La legge regionale censurata, introducendo un sistema misto di selezione del personale regionale, allo scopo di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, non solo omette di prevedere i criteri in base ai quali la Giunta è autorizzata a scegliere un sistema o l'altro, ma lascia nell'indeterminatezza la proporzione tra dirigenti selezionati con concorso interno per titoli e dirigenti selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami. La mancata determinazione dei criteri in base ai quali la Giunta, sulla scorta del comma 6 della norma censurata, è autorizzata a scegliere un sistema o l'altro e la mancata individuazione, in alternativa, di una percentuale di posti riservati al concorso pubblico, lasciano all'arbitrio dell'organo esecutivo la scelta del sistema di selezione del personale, rendendo astrattamente possibile l'obliterazione del criterio del concorso pubblico. Ciò determina un'eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, consentendo, in ultima analisi, che l'assunzione di personale a seguito di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate.
In senso analogo, citate sentenze n. 159/2005, n. 205/2004, n. 517/2002, n. 141/1999, n. 1/1999, e, da ultimo, n. 100/2010, n. 293 e n. 215/2009).
Sul ricorso alle procedure di selezione interne, v. citate sentenze n. 205 e n. 81/2006, n. 407/2005, n. 34/2004).