Comuni, province e città metropolitane - Norme della Regione Puglia in materia di circoscrizioni comunali - Modifica della circoscrizione territoriale come effetto di permuta o di cessione di terreni concordata tra Comuni confinanti - Adozione con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale - Elusione della speciale procedura prescritta dall'art. 133, secondo comma, Cost., che esige inderogabilmente la consultazione delle popolazioni interessate e l'approvazione di un'apposita legge regionale - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost., l'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1986, il quale prevede che, quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima. Il legislatore regionale, distaccandosi sia dalla disciplina statale in materia di enti locali sia dalla corrispondente normativa statutaria, ha eluso la speciale procedura delineata dall'evocato parametro costituzionale, che - a garanzia della partecipazione popolare al procedimento e della necessaria assunzione di responsabilità da parte del massimo organo rappresentativo della Regione - prescrive inderogabilmente, per la modifica delle circoscrizioni comunali, come per il mutamento di denominazione e l'istituzione di nuovi Comuni, il referendum consultivo delle popolazioni interessate e l'approvazione di un'apposita legge regionale, non consentendone in nessun caso, neppure per le ipotesi ritenute di minor rilievo, la surroga con altri elementi procedimentali.
Sull'obbligatorietà del referendum previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost. e sulla relativa finalità di garantire l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate, v. le citate sentenze n. 237/2004, n. 94/2000, n. 433/1995, n. 279/1994, n. 107/1983 e n. 204/1981.