Sentenza 214/2010 (ECLI:IT:COST:2010:214)
Massima numero 34746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
09/06/2010; Decisione del
09/06/2010
Deposito del 17/06/2010; Pubblicazione in G. U. 23/06/2010
Titolo
Comuni, province e città metropolitane - Norme della Regione Puglia sul referendum abrogativo e consultivo - Permuta del territorio tra due o più Comuni confinanti - Criterio di individuazione delle popolazioni interessate al referendum , ove manchi l'accordo dei Comuni coinvolti - Illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 21, comma 4, lett. f ), della legge regionale n. 27 del 1973, limitatamente alle parole «quando manca l'accordo dei Comuni interessati».
Comuni, province e città metropolitane - Norme della Regione Puglia sul referendum abrogativo e consultivo - Permuta del territorio tra due o più Comuni confinanti - Criterio di individuazione delle popolazioni interessate al referendum , ove manchi l'accordo dei Comuni coinvolti - Illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 21, comma 4, lett. f ), della legge regionale n. 27 del 1973, limitatamente alle parole «quando manca l'accordo dei Comuni interessati».
Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1986, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, lett. f), della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 26 del 1986, limitatamente alle parole «quando manca l'accordo dei Comuni interessati», poiché tale previsione fa corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa, quanto alle parole colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'effetto di escludere il referendum in caso di modifica della circoscrizione territoriale a seguito di permuta del territorio concordata fra due o più Comuni contermini.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1986, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, lett. f), della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 26 del 1986, limitatamente alle parole «quando manca l'accordo dei Comuni interessati», poiché tale previsione fa corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa, quanto alle parole colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'effetto di escludere il referendum in caso di modifica della circoscrizione territoriale a seguito di permuta del territorio concordata fra due o più Comuni contermini.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
20/12/1973
n. 26
art. 5
co. 4
legge della Regione Puglia
30/09/1986
n. 28
art. 1
co.
legge della Regione Puglia
20/12/1973
n. 27
art. 21
co. 4
legge della Regione Puglia
30/09/1986
n. 26
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27