Sentenza 214/2010 (ECLI:IT:COST:2010:214)
Massima numero 34747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  09/06/2010;  Decisione del  09/06/2010
Deposito del 17/06/2010; Pubblicazione in G. U. 23/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34744  34745  34746


Titolo
Comuni, province e città metropolitane - Norme della Regione Puglia in materia di circoscrizioni comunali - Procedura per la modifica della circoscrizione territoriale - Esclusione della consultazione popolare in caso di accordo tra i Comuni interessati - Illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1973, limitatamente alle parole «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.».

Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1986, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010, limitatamente alle parole «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.». Non osta, a tal fine, che la disposizione dichiarata illegittima in via consequenziale sia sopravvenuta allo stesso giudizio a quo, poiché il relativo apprezzamento della Corte non presuppone la rilevanza delle norme per la decisione del processo principale, ma cade sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali. In quest'ottica, il citato art. 4 riproduce il medesimo vizio di incostituzionalità da cui è affetta la norma impugnata dal rimettente, sotto il profilo della sottrazione al referendum della procedura di modifica della circoscrizione territoriale in caso di accordo tra Comuni, ponendosi con quest'ultima in un rapporto tale per cui la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata non sarebbe da sé sola idonea a rimuovere integralmente un vizio in parte riprodotto dalla successiva legislazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  20/12/1973  n. 26  art. 5  co. 4

legge della Regione Puglia  30/09/1986  n. 28  art. 1  co. 

legge della Regione Puglia  20/12/1973  n. 26  art. 5  co. 2

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 6  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27