Sentenza 215/2010 (ECLI:IT:COST:2010:215)
Massima numero 34750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
09/06/2010; Decisione del
09/06/2010
Deposito del 17/06/2010; Pubblicazione in G. U. 23/06/2010
Titolo
Energia - Interventi urgenti relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia - Realizzazione da effettuarsi da parte di uno o più commissari straordinari del Governo, con ricorso a capitale prevalentemente o interamente privato - Violazione dei canoni di pertinenza e proporzionalità che legittimano l'attrazione in sussidiarietà allo Stato di funzioni di competenza delle Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
Energia - Interventi urgenti relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia - Realizzazione da effettuarsi da parte di uno o più commissari straordinari del Governo, con ricorso a capitale prevalentemente o interamente privato - Violazione dei canoni di pertinenza e proporzionalità che legittimano l'attrazione in sussidiarietà allo Stato di funzioni di competenza delle Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede la realizzazione di interventi urgenti relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia da effettuarsi da parte di uno o più commissari straordinari del Governo, con ricorso a capitale prevalentemente o interamente privato. In considerazione del fatto che si verte in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, non può in astratto contestarsi che l'individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l'urgenza che si ritiene necessaria nell'esecuzione delle opere, esso dev'essere confortato da valide e convincenti argomentazioni. Ma trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d'urgenza dovrebbe comportare l'assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime. Invece, la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all'an che al quantum. Inoltre, la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l'intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell'urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell'esecuzione immediata delle opere, non c'è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi. Ne discende che i canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati rispettati.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede la realizzazione di interventi urgenti relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia da effettuarsi da parte di uno o più commissari straordinari del Governo, con ricorso a capitale prevalentemente o interamente privato. In considerazione del fatto che si verte in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, non può in astratto contestarsi che l'individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l'urgenza che si ritiene necessaria nell'esecuzione delle opere, esso dev'essere confortato da valide e convincenti argomentazioni. Ma trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d'urgenza dovrebbe comportare l'assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime. Invece, la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all'an che al quantum. Inoltre, la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l'intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell'urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell'esecuzione immediata delle opere, non c'è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi. Ne discende che i canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati rispettati.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 4
co. 1
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 4
co. 2
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 4
co. 3
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 4
co. 4
legge
03/08/2009
n. 102
art.
co.
decreto-legge
03/08/2009
n. 103
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
co. 1