Sentenza 216/2010 (ECLI:IT:COST:2010:216)
Massima numero 34751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/06/2010; Decisione del
09/06/2010
Deposito del 17/06/2010; Pubblicazione in G. U. 23/06/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti a trasporto privato di persone e delle unità da diporto - Applicabilità unicamente nei confronti delle persone fisiche e giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna - Incompatibilità della disposizione denunciata con la norma interposta dell'art. 49 del Trattato CE, come interpretata dalla Corte di giustizia su questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura - Illegittimità costituzionale consequenziale della disposizione impugnata nella sua formulazione originaria.
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti a trasporto privato di persone e delle unità da diporto - Applicabilità unicamente nei confronti delle persone fisiche e giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna - Incompatibilità della disposizione denunciata con la norma interposta dell'art. 49 del Trattato CE, come interpretata dalla Corte di giustizia su questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura - Illegittimità costituzionale consequenziale della disposizione impugnata nella sua formulazione originaria.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., poiché incompatibile con la norma interposta dell'art. 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte di giustizia, a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia operato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 103/2008 (a seguito della sentenza n. 102/2008) per l'interpretazione degli artt. 49 e 87 del Trattato CE. Le ragioni di contrasto dell'impugnato art. 4 con l'art. 117, primo comma, Cost. valgono anche per il suddetto articolo nella sua formulazione originaria - precedente alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007 - il quale stabiliva, al pari della successiva formulazione oggetto del ricorso in esame, che il soggetto passivo dell'imposta dovesse avere domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale deve pertanto estendersi, in via consequenziale, a tale previgente formulazione normativa.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., poiché incompatibile con la norma interposta dell'art. 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte di giustizia, a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia operato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 103/2008 (a seguito della sentenza n. 102/2008) per l'interpretazione degli artt. 49 e 87 del Trattato CE. Le ragioni di contrasto dell'impugnato art. 4 con l'art. 117, primo comma, Cost. valgono anche per il suddetto articolo nella sua formulazione originaria - precedente alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007 - il quale stabiliva, al pari della successiva formulazione oggetto del ricorso in esame, che il soggetto passivo dell'imposta dovesse avere domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale deve pertanto estendersi, in via consequenziale, a tale previgente formulazione normativa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
29/05/2007
n. 2
art. 3
co. 3
legge della Regione autonoma Sardegna
11/05/2006
n. 4
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 49
Trattato CE
n.
art. 81
Trattato CE
n.
art. 87
sentenza Corte di Giustizia C.E. 17/11/2009
n.
art. C-169/08
legge 11/03/1905
n. 87
art. 27