Sentenza 217/2010 (ECLI:IT:COST:2010:217)
Massima numero 34752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/06/2010; Decisione del
09/06/2010
Deposito del 17/06/2010; Pubblicazione in G. U. 23/06/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Possibilità, in unico grado, di sospendere la sentenza di appello tributaria impugnata con ricorso per Cassazione, in caso di sopravvenuto pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile - Omessa previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e del giusto processo, nonché asserita violazione della garanzia della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione - Mancato esperimento del tentativo di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata - Insussistenza del fumus boni iuris e difetto di prova del periculum in mora nel giudizio a quo - Carente motivazione sulla rilevanza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Possibilità, in unico grado, di sospendere la sentenza di appello tributaria impugnata con ricorso per Cassazione, in caso di sopravvenuto pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile - Omessa previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e del giusto processo, nonché asserita violazione della garanzia della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione - Mancato esperimento del tentativo di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata - Insussistenza del fumus boni iuris e difetto di prova del periculum in mora nel giudizio a quo - Carente motivazione sulla rilevanza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 Cost., nonché, quale norma interposta all'art. 10 Cost., in riferimento all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui non prevede, in unico grado, la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile. Innanzitutto, il rimettente, nonostante la mancanza di un diritto vivente sul punto, non ha esperito alcun tentativo di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame nel senso, cioè, che essa consenta l'applicazione al processo tributario della sospensione cautelare prevista dall'art. 373 cod. proc. civ., e tale omissione si risolve nella carenza di motivazione sulla rilevanza della questione. Altro motivo di inammissibilità deriva dal fatto che non sussiste, nella specie, il requisito del fumus boni iuris dell'istanza cautelare proposta dal contribuente nel giudizio principale, con conseguente irrilevanza della sollevata questione. Infine, un ulteriore profilo di inammissibilità risiede nel difetto di motivazione sulla rilevanza per omessa prova del requisito del periculum in mora, non avendo la commissione tributaria a quo fornito alcuna motivazione in ordine né alla situazione economica del debitore, né alla possibilità per quest'ultimo di evitare, nelle more, l'esecuzione forzata immobiliare, né agli effetti lesivi irreversibili ed inadeguatamente ristorabili di tale esecuzione. La riscontrata inammissibilità della questione impedisce l'esame del merito e, in particolare, non consente di valutare la richiesta del rimettente di procedere ad un riesame della giurisprudenza costituzionale in tema di tutela cautelare nel processo tributario.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 Cost., nonché, quale norma interposta all'art. 10 Cost., in riferimento all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui non prevede, in unico grado, la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile. Innanzitutto, il rimettente, nonostante la mancanza di un diritto vivente sul punto, non ha esperito alcun tentativo di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame nel senso, cioè, che essa consenta l'applicazione al processo tributario della sospensione cautelare prevista dall'art. 373 cod. proc. civ., e tale omissione si risolve nella carenza di motivazione sulla rilevanza della questione. Altro motivo di inammissibilità deriva dal fatto che non sussiste, nella specie, il requisito del fumus boni iuris dell'istanza cautelare proposta dal contribuente nel giudizio principale, con conseguente irrilevanza della sollevata questione. Infine, un ulteriore profilo di inammissibilità risiede nel difetto di motivazione sulla rilevanza per omessa prova del requisito del periculum in mora, non avendo la commissione tributaria a quo fornito alcuna motivazione in ordine né alla situazione economica del debitore, né alla possibilità per quest'ultimo di evitare, nelle more, l'esecuzione forzata immobiliare, né agli effetti lesivi irreversibili ed inadeguatamente ristorabili di tale esecuzione. La riscontrata inammissibilità della questione impedisce l'esame del merito e, in particolare, non consente di valutare la richiesta del rimettente di procedere ad un riesame della giurisprudenza costituzionale in tema di tutela cautelare nel processo tributario.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 49
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
co. 1
legge 04/08/1955
n. 848
art.