Ordinamento penitenziario - Licenze agli internati - Internato sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro - Divieto, secondo l'interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, di concedere più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma extramurario di risocializzazione ovvero di un programma terapeutico per superare la tossicodipendenza o l'alcooldipendenza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, nonché asserita incidenza sul diritto alla salute - Impropria richiesta di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all'internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma extramurario di risocializzazione ovvero di un programma terapeutico per superare la tossicodipendenza o l'alcooldipendenza. Il giudice a quo non fornisce indicazioni sulla rilevanza dell'opzione interpretativa riferita alla Procura generale della Corte di cassazione in relazione ai procedimenti principali, né attribuisce alla predetta opzione le connotazioni del diritto vivente, sicché il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato si risolve in un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo della diversa interpretazione della norma propugnata dal rimettente, con uso evidentemente distorto dell'incidente di costituzionalità.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni volte ad ottenere un avallo interpretativo, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 150/2009, n. 161/2007 e n. 114/2006.