Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Previsione di limiti di durata e di frequenza dei colloqui visivi e telefonici con i propri difensori - Ritenuta disparità di trattamento rispetto ai detenuti non sottoposti al regime speciale, con lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di costituzionalità nonché carenza assoluta di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, di persona o a mezzo del telefono, per la stessa durata stabilita quanto ai colloqui con i familiari, stante la coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, nonché l'assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza.
In senso analogo, sulla coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, v. citata sentenza n. 38/2009.
In senso analogo, sulla assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza della questione, v. citato ordinanza n. 311/2009.