Sentenza 221/2010 (ECLI:IT:COST:2010:221)
Massima numero 34756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
09/06/2010; Decisione del
09/06/2010
Deposito del 17/06/2010; Pubblicazione in G. U. 23/06/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla legge regionale sui lavori pubblici n. 14 del 2002 - Lavori di minore complessità, di importo inferiore a 200.000 euro - Statuizione che l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori sostituisce l'approvazione del progetto preliminare - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile" per contrasto con la normativa statale sugli appalti - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per genericità della censura - Reiezione.
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla legge regionale sui lavori pubblici n. 14 del 2002 - Lavori di minore complessità, di importo inferiore a 200.000 euro - Statuizione che l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori sostituisce l'approvazione del progetto preliminare - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile" per contrasto con la normativa statale sugli appalti - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per genericità della censura - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lett. a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che ha modificato l'art. 8, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, per genericità della relativa censura, sollevata dalla difesa regionale, dato che, dall'esame del ricorso emerge, con sufficiente specificità, il contenuto della doglianza proposta, la quale si basa sulla deduzione del contrasto tra la norma regionale e un principio fondamentale di riforma economico-sociale desumibile dalla legislazione dello Stato in materia.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lett. a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che ha modificato l'art. 8, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, per genericità della relativa censura, sollevata dalla difesa regionale, dato che, dall'esame del ricorso emerge, con sufficiente specificità, il contenuto della doglianza proposta, la quale si basa sulla deduzione del contrasto tra la norma regionale e un principio fondamentale di riforma economico-sociale desumibile dalla legislazione dello Stato in materia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
04/06/2009
n. 11
art. 1
co. 5
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
31/05/2002
n. 14
art. 8
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 93
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 128