Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla legge regionale sui lavori pubblici n. 14 del 2002 - Lavori di minore complessità, di importo inferiore a 200.000 euro - Statuizione che l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori sostituisce l'approvazione del progetto preliminare - Violazione di norma statale sulla progettazione preliminare delle opere pubbliche coessenziale a principio fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 5, lett. a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che ha modificato l'art. 8, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14. Nel caso in esame, il limite secondo il quale l'attività di progettazione debba svolgersi in base all'articolazione stabilita dall'art. 93 del d.lgs. n. 163 del 2006 (il quale prevede che «la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva») - disposizione che costituisce «elemento coessenziale alla riforma economico-sociale» - non è stato osservato, atteso che la disposizione impugnata prevede la non essenzialità della progettazione preliminare, considerandola assorbita nell'approvazione dell'elenco annuale dei lavori.
In tema di lavori pubblici, v., citate, sentenze n. 401/2007 e 482/1995.