Sentenza 221/2010 (ECLI:IT:COST:2010:221)
Massima numero 34758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
09/06/2010; Decisione del
09/06/2010
Deposito del 17/06/2010; Pubblicazione in G. U. 23/06/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla legge regionale sui lavori pubblici n. 14 del 2002 - Aggiudicazione degli incarichi di progettazione - Preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con obbligo di specifica ed adeguata motivazione per il caso in cui la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa indicazione delle ragioni in base alle quali il Codice degli appalti sarebbe espressione di principi fondamentali di riforma economico-sociale - Reiezione.
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla legge regionale sui lavori pubblici n. 14 del 2002 - Aggiudicazione degli incarichi di progettazione - Preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con obbligo di specifica ed adeguata motivazione per il caso in cui la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa indicazione delle ragioni in base alle quali il Codice degli appalti sarebbe espressione di principi fondamentali di riforma economico-sociale - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lett. b) e c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che ha modificato gli artt. 9 e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa indicazione delle ragioni in base alle quali il Codice degli appalti sarebbe espressione di principi fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto il ricorso specifica, nella parte introduttiva, le ragioni per le quali le disposizioni del Codice degli appalti pubblici, prese in considerazione, possono essere qualificate come espressione di principi fondamentali di riforma economico-sociale, nonché le ragioni del riferimento anche alle disposizioni del novellato titolo V della parte seconda della Costituzione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lett. b) e c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che ha modificato gli artt. 9 e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa indicazione delle ragioni in base alle quali il Codice degli appalti sarebbe espressione di principi fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto il ricorso specifica, nella parte introduttiva, le ragioni per le quali le disposizioni del Codice degli appalti pubblici, prese in considerazione, possono essere qualificate come espressione di principi fondamentali di riforma economico-sociale, nonché le ragioni del riferimento anche alle disposizioni del novellato titolo V della parte seconda della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
04/06/2009
n. 11
art. 1
co. 5
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
04/06/2009
n. 11
art. 1
co. 5
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
31/05/2002
n. 14
art. 9
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
31/05/2002
n. 14
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 57
co. 6
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 91
co. 2