Sentenza 221/2010 (ECLI:IT:COST:2010:221)
Massima numero 34759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
09/06/2010; Decisione del
09/06/2010
Deposito del 17/06/2010; Pubblicazione in G. U. 23/06/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla legge regionale sui lavori pubblici n. 14 del 2002 - Aggiudicazione degli incarichi di progettazione - Preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con obbligo di specifica ed adeguata motivazione per il caso in cui la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile", nonché dei limiti statutari - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla legge regionale sui lavori pubblici n. 14 del 2002 - Aggiudicazione degli incarichi di progettazione - Preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con obbligo di specifica ed adeguata motivazione per il caso in cui la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile", nonché dei limiti statutari - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, comma 5, lett. b) e c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che ha modificato gli artt. 9 e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14. La diversità di regolamentazione tra la normativa statale (secondo cui gli incarichi di progettazione devono essere affidati utilizzando, ai fini dell'aggiudicazione, «il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa») e la normativa impugnata (in base alla quale invece, previsto che le stazioni appaltanti debbano optare "preferibilmente" per il citato criterio stabilito dalla normativa statale) non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale. Il legislatore regionale, con la impugnata disposizione, non ha escluso, in via aprioristica e astratta, uno dei due possibili criteri di aggiudicazione, ma ha soltanto indicato un ordine di priorità nella scelta, che non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante di ricorrere all'altro criterio, cioè a quello del prezzo più basso. Ne consegue che la normativa regionale, rispetto a quella statale, si limita ad imporre un obbligo di motivazione, in linea, tra l'altro, con il principio generale consacrato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 qualora l'amministrazione decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso. Tale diversità non è suscettibile di ridurre la partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara, non avendo alcuna capacità di recare un vulnus, in particolare, ai principi della libera circolazione delle persone e delle merci.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, comma 5, lett. b) e c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che ha modificato gli artt. 9 e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14. La diversità di regolamentazione tra la normativa statale (secondo cui gli incarichi di progettazione devono essere affidati utilizzando, ai fini dell'aggiudicazione, «il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa») e la normativa impugnata (in base alla quale invece, previsto che le stazioni appaltanti debbano optare "preferibilmente" per il citato criterio stabilito dalla normativa statale) non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale. Il legislatore regionale, con la impugnata disposizione, non ha escluso, in via aprioristica e astratta, uno dei due possibili criteri di aggiudicazione, ma ha soltanto indicato un ordine di priorità nella scelta, che non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante di ricorrere all'altro criterio, cioè a quello del prezzo più basso. Ne consegue che la normativa regionale, rispetto a quella statale, si limita ad imporre un obbligo di motivazione, in linea, tra l'altro, con il principio generale consacrato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 qualora l'amministrazione decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso. Tale diversità non è suscettibile di ridurre la partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara, non avendo alcuna capacità di recare un vulnus, in particolare, ai principi della libera circolazione delle persone e delle merci.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
04/06/2009
n. 11
art. 1
co. 5
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
04/06/2009
n. 11
art. 1
co. 5
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
31/05/2002
n. 14
art. 9
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
31/05/2002
n. 14
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 57
co. 6
decreto legislativo 12/04/2006
n. 163
art. 91
co. 2