Sentenza 221/2010 (ECLI:IT:COST:2010:221)
Massima numero 34760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  09/06/2010;  Decisione del  09/06/2010
Deposito del 17/06/2010; Pubblicazione in G. U. 23/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34756  34757  34758  34759  34761  34762


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla legge regionale sui lavori pubblici n. 14 del 2002 - Oneri per le spese tecniche generali e di collaudo da commisurarsi ad aliquote determinate dal Presidente della Regione - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con il codice dei contratti pubblici che attribuisce ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione delle aliquote, con violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile" - Erronea individuazione del parametro interposto - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile, per erronea indicazione del parametro interposto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lett. k), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, nella parte in cui, modificando l'art. 56, comma 2, della precedente legge n. 14 del 2002, prevede che gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote determinate dal Presidente della Regione. Dal contenuto delle richiamate norme risulta che la disposizione regionale impugnata - riguardando le modalità di determinazione dell'importo dei finanziamenti che possono essere concessi dalla Regione alle amministrazioni aggiudicatrici - attiene ai rapporti "esterni" tra queste ultime e la Regione stessa. La norma statale evocata dal ricorrente (art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006), invece, è relativa ai criteri di fissazione dei compensi spettanti ai soggetti che prestino la loro attività nel corso della realizzazione dell'opera a partire dalla procedura di gara, sicché essa incide sui rapporti "interni" tra tali soggetti e la stazione appaltante. In definitiva, la disposizione statale, avendo un differente ambito applicativo rispetto a quella regionale, non può essere utilmente evocata quale limite alla competenza statutaria della Regione in materia.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  04/06/2009  n. 11  art. 1  co. 5

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  31/05/2002  n. 14  art. 56  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 92    co. 2